Il Decreto Semplificazioni (Decreto-legge n. 76/2020) ha apportato alcune (specifiche e allo stesso tempo rilevanti) modifiche alla normativa antiriciclaggio con particolare riferimento al concetto di “dati identificativi” ed alle procedure di adeguata verifica della clientela a distanza.
La prima modifica è strettamente legata alla definizione di “dati identificativi”; all’art. 1, comma 2, lettera n) vengono infatti eliminate le parole “gli estremi del documento di identificazione”.
Tale variazione è collegata all’eliminazione all’art. 18 del riferimento al documento di identità. La lettera a) del novellato art. 18, D.Lgs. n. 231/2007 prevede infatti che l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità avvenga sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente senza la necessità di acquisirecopia del documento di identità del cliente.
Ulteriore modifica rilevante è quella relativa alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica a distanza.
Il testo previgente del d. lgs. 231/2007 prevedeva infatti la possibilità di procedere all’adeguata verifica, senza la presenza del cliente, nel caso in cui questo fosse dotato di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell’ambito del Sistema di cui all'art. 64, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nonché di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, il livello massimo di sicurezza previsto per l’identità digitale del cliente si abbassa ad “almeno significativo” (per esempio identità digitale SPID di secondo livello oppure sistemi di firma qualificata rilasciata anche da altri Paesi membri o, a maggior ragione, carta d’identità elettronica e la firma digitale); in termini pratici il decreto apre sostanzialmente alla possibilità di adempiere all’obbligo di identificazione da remoto anche semplicemente chiedendo l’invio di un documento identificativo firmato digitalmente.
È quindi più semplice poter ricorrere a un’adeguata verifica a distanza, laddove ovviamente i clienti siano in possesso almeno di una identità digitale con tali caratteristiche.
Si segnala infine che è richiesto oggi il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, esclusivamente in caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Prima della parola “laddove” è stata inserita la parola “solo”; i soggetti obbligati dovranno quindi verificare la veridicità dei dati raccolti solo ed esclusivamente nel caso abbiano dei dubbi o incertezze a riguardo.
In conclusione, si ritiene certamente apprezzabile il tentativo di agevolare i rapporti a distanza, sebbene con una visione più ampia degli scenari e dei soggetti obbligati coinvolti, ad esempio i professionisti, si sarebbe potuto intervenire in maniera strutturale.
Si ricorda infatti che, tra le disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza, emanate da Banca d’Italia lo scorso luglio, e utilizzabili solo dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, la più innovativa risulta certamente lo svolgimento dell’adeguata verifica attraverso una registrazione audio/video tra l’intermediario e il cliente.
Rimane invece tutt’ora esclusa per i professionisti la possibilità di poter procedere ad un’adeguata verifica sfruttando strumenti informatici con eccezione di quanto sopra circa l’utilizzo dell’identità digitale.
Probabilmente il decreto in esame poteva essere l’occasione da sfruttare per sanare questa “disparità di trattamento”.
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