È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni producono effetti dalla giornata di ieri 14 aprile e fino al 3 maggio 2020 (salvo nuovi provvedimenti).
Il DPCM riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.
Per completezza, si sottolinea che il Decreto in commento ha confermato la chiusura di tutte le attività commerciali, industriali e di servizi alla persona, ma con numerose, rilevantissime deroghe, soprattutto nei settori in cui non è presente il rapporto fisico con il consumatore.
L’individuazione delle categorie che possono proseguire l’attività segue un principio ibrido: codice ATECO e filiera.
Ciò comporta una forte estensione dell’elenco «reale» delle imprese che possono proseguire la produzione o, se oggi chiuse, riaprire immediatamente.
Fermo l’obbligo di rispettare le misure previste dal Protocollo Condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 (come evidenziato e richiesto nuovamente dall’art. 2 comma 10 del DPCM in commento) fra il Governo e le parti sociali, possono proseguire o riaprire l’attività produttiva:
- Le attività professionali (con raccomandazioni: lavoro agile, fruizione di ferie, sanificazione, ecc.);
- Le attività commerciali di vendita di alimentari e di generi di prima necessità individuate dall’allegato 1;
- Servizi bancari, finanziari, assicurativi, settore, agricolo, zootecnico e di trasformazione agro alimentare e le filiere;
- Servizi di pubblica utilità, servizi pubblici essenziali (rif. legge 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali);
- Produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici e prodotti agricoli e alimentari;
- Impianti a ciclo continuo (previa comunicazione al Prefetto e salvo successivo suo diniego);
- Aerospazio e difesa (previa comunicazione del Prefetto);
- Attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (previa comunicazione del Prefetto);
- Quelle di cui all’allegato 3 del DPCM;
- Quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui ai n. 4,7,8,9 (previa comunicazione al Prefetto);
- Tutte le altre, a condizione che possano proseguire esclusivamente in smart working;
- Manutenzione, conservazione, vigilanza, pagamenti, pulizie, sanificazione (previa comunicazione al Prefetto), in tutte le attività sospese.
Alcune regioni hanno emanato provvedimenti volti a ridurre le deroghe.
L’impresa apparentemente esclusa dalle deroghe può riprendere la produzione, se è funzionale ad assicurare una filiera autorizzata. La riapertura è però condizionata al rispetto del Protocollo Condiviso. Occorre avviare quanto prima il progetto di adeguamento, per farsi trovare pronti.
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