Nuove modifiche al catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001: i delitti contro il patrimonio culturale

24/03/2022

In data 22 marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, con il chiaro intento di rafforzare la tutela e protezione del patrimonio culturale e di contrastare il fenomeno del traffico illecito di opere d’arte.

I principali interventi normativi hanno riguardato il Codice penale, nel quale è stato introdotto il titolo VIII-bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale” composto dai nuovi articoli dal 518-bis al 518-undevicies c.p. ed il D.Lgs. 231/2001, all’interno del quale sono stati inseriti gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

Ai sensi dell’art. 25-septiesdecies rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”, entrano tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa:

  • il reato di “violazioni in materia di alienazione di beni culturali” (art. 518-novies c.p.), punito con la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
  • i reati di “appropriazione indebita di beni culturali” (art. 518-ter c.p.), “importazione illecita di beni culturali” (art. 518-decies c.p.) ed “uscita o esportazione illecita di beni culturali” (art. 518-undecies c.p.), puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  • i reati di “distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” (art. 518-duodecies c.p.) e “contraffazione di opere d’arte” (art. 518-quaterdecies c.p.) puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
  • i reati di “furto di beni culturali” (art. 518-bis c.p.), “ricettazione di beni culturali” (art. 518-quater c.p.) e “falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” (art. 518-octies c.p.), puniti con la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

In caso di condanna per i delitti sopra elencati, all’ente si applicheranno altresì le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

Proseguendo, l’art. 25-duodevicies rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” inserisce all’interno del catalogo dei reati presupposto:

  • i reati di “riciclaggio di beni culturali” (art. 518-sexies c.p.) e “devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (art. 518-terdecies c.p.) , puniti con la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

In termini strettamente operativi, è opportuno che gli enti già dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo valutino l’aggiornamento della mappatura delle aree a rischio qualora realizzino attività che potrebbero, astrattamente, comportare la commissione delle fattispecie di reati di cui sopra.

La valutazione interesserà non soltanto le società operanti nei settori direttamente interessati dalla riforma (quali quelle che si occupano dell’organizzazione di aste o gallerie d’arte o della gestione di complessi museali e/o architettonici) ma altresì gli enti che realizzano specifiche attività che potrebbero portarli ad incorrere nella commissione dei reati in commento. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle società operanti nel settore della realizzazione di opere o infrastrutture ovvero a quelle società che abbiano la necessità di espandere il proprio sito produttivo, che ben potrebbero, nel corso dei lavori, trovarsi nella condizione di rinvenire beni culturali o comunque protetti dalla normativa in commento.

Ove dovessero emergere delle attività potenzialmente a rischio, ne conseguirebbe la necessità di aggiornare il Modello stesso, mediante l’introduzione di nuovi protocolli atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite.

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