In data 6 aprile è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” in aggiornamento del protocollo condiviso nella versione del 24 aprile 2020.
Redatto in continuità con le precedenti versioni, il nuovo Protocollo aggiorna le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (nel titolo si può notare la prima correzione di una ormai radicata inesattezza formale: come noto infatti, il nome corretto del nuovo coronavirus è SARS-CoV-2 e non Covid-19) tenendo conto dei provvedimenti adottati dal Governo, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute.
Per una più immediata verifica degli aggiornamenti Complegal mette a disposizione il testo con evidenze delle modifiche intervenute.
In linea generale, oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi, si conferma la linea per cui che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Diverse sono però le novità, per lo più in relazione alla nuova normativa di riferimento e all’aggiornamento di alcune indicazioni (balza all'occhio la sostituzione del riferimento allo “smart working” con “lavoro agile” – confermata la raccomandazione al massimo utilizzo possibile).
Tra le novità, con specifico riferimento all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, si prevede che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”.
Altra novità riguarda le trasferte lavorative in relazione alle quali viene eliminato il riferimento alla sospensione/annullamento preferendo un approccio più di responsabilità per cui “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
Rilevante, infine, l’aggiornamento delle modalità di riammissione al lavoro dopo il contagio – in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 – che prevede l’obbligo di negativizzazione del tampone molecolare o antigenico anche dopo il ventunesimo giorno e l’obbligo di visita medica per i lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero.
Cosa occorre fare adesso: le imprese sono tenute ad aggiornare le proprie procedure di recepimento del Protocollo ed i propri protocolli, previa riunione del Comitato che discuta la miglior implementazione delle nuove prescrizioni e verbalizzi le decisioni assunte.
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