Pubblicato nella mattinata di oggi il Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Complegal mette a disposizione il testo con evidenza delle modifiche intervenute.
Cosa occorre fare adesso: le imprese che hanno già pienamente recepito il Protocollo Condiviso devono aggiornare le proprie procedure di recepimento, meglio se previa riunione del Comitato che discuta la miglior implementazione delle nuove prescrizioni e verbalizzi le decisioni assunte. Chi non ha ancora avviato o concluso il processo di analisi dell’organizzazione aziendale ed adeguamento delle procedure, è tenuto a tener conto di quest’ultima versione.
Nel merito, poche, in realtà, le modifiche ai contenuti prescrittivi, buona parte delle quali erano già state implementate dalle aziende più attente alla completezza dell’approccio. Ci si riferisce, per esempio, alla comunicazione con gli appaltatori presenti in azienda oppure all’obbligo di informare compiutamente i dipendenti sul complesso delle misure adottate e sul corretto utilizzo dei DPI.
Qualche dubbio sulla possibilità di inserire, nel sistema burocratico della gestione della malattia e delle correlate attenzioni alla normativa privacy, il certificato di “avvenuta negativizzazione” del tampone per i lavoratori già risultati positivi al virus. Facile prevedere situazioni di stallo che si potranno creare per la limitata disponibilità di tamponi ed i ritardi conseguenti, per lavoratori di rientro da periodi di assenza per malattia da Covid-19.
Dubbi anche sull’obbligo “per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”. Occorrerebbe maggiore chiarezza sul perimetro di tale prescrizione, onde escludere l’interpretazione che porterebbe a sostenere l’obbligo della mascherina in tutti gli open space, reparti produttivi e sale riunioni, qualsiasi sia la distanza interpersonale.
Da notare, infine, un parziale chiarimento nel rapporto tra Datore di Lavoro e Medico Competente, con particolare riferimento alle comunicazioni di quest’ultimo circa le situazioni di particolare fragilità; finalmente eliminato quel pericoloso riferimento a possibili informazioni di dettaglio su patologie attuali e pregresse.
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