Pubblicato in GU il d.lgs. 75/2020: nuovi reati presupposto in ambito 231 e riforma reati tributari. Cosa c’è da sapere

16/07/2020

Come anticipato nella nostra precedente news, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF).

Come previsto (e parzialmente) anticipato dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri il Decreto in analisi provoca modifiche che possono essere raccolte intorno a due poli:

  • in primo luogo, sono state modificate alcune fattispecie incriminatrici presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01, alcune presenti nel Codice penale altre nella legislazione speciale (con particolare interesse e rilievo dei reati tributari di cui al d.lgs. 74/200); si evidenzia che tutte le modifiche in parola sono intese a rendere più severo il trattamento sanzionatorio per i delitti oggetto di riforma.
  • In secondo luogo, è stato ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità da reato delle società ai sensi del d.lgs. 231/01.

Con riferimento alle modifiche inerenti alle fattispecie incriminatrici, di seguito riportiamo le novità principali.

In relazione ai reati presenti nel codice penale, vengono introdotte alcune aggravanti speciali ai delitti ex artt. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Sono stati inoltre novellati sia l’art. 322 bis c.p. (che inerisce i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee), che l’art. 640 c.p. (inerente il reato di truffa), prevedendo un’estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell’UE (con una dilatazione sempre più marcata del concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio).

Quanto ai reati presenti nella legislazione speciale, sono stati interessati il T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al D.P.R. 43/1973, la legge n. 898/1986 in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva ma, soprattutto, il d.lgs. 74/2000 in tema di reati tributari.

La riforma più radicale negli effetti e rispetto alla preesistente impostazione del legislatore è quella che ha interessato la normativa in tema di delitti fiscali.

Prima della riforma in commento, il legislatore nel disciplinare i reati tributari escludeva che fossero punibili - ai sensi della responsabilità amministrativa degli enti - a titolo di tentativo (art. 6 d.lgs. 74/2000) i reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele); oggi, invece, questo principio non opera quando gli atti diretti a commettere i delitti sopra menzionati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Altra novità di grande importanza consiste nella rilevante e vasta estensione del catalogo dei reati presupposto alla responsabilità degli enti.

Nel d.lgs. 231/01 vengono richiamati i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898 del 1986), peculato – escluso il peculato d’uso – (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.), abuso d’ufficio (323 c.p.), dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000, ma solo in caso di frodi IVA transfrontaliere per importo non inferiore ad euro 10.000.000), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), indebita compensazione (art. 10 quater in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) e contrabbando (D.P.R. n. 43 del 1973).

Di particolare importanza è l’introduzione dei citati reati tributari fra i reati presupposto della responsabilità degli enti. Questo intervento normativo non era richiesto espressamente nella Direttiva PIF comunitaria, per cui il Governo ha inteso andare oltre il dettato comunitario ribadendo così la scelta di reprimere con maggiore severità gli illeciti in materia tributaria e proseguire nel solco già tracciato con il decreto-legge n. 124 del 2019 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157.

In virtù di tale quadro normativo, è assolutamente necessario avviare gli opportuni progetti per l'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. Lgs. n. 231/2001, al fine di continuare a garantire la compliance aziendale e mantenere l'efficacia esimente dei Modelli stessi.

Per le imprese che ancora non ne fossero dotate, la nuova estensione delle fattispecie presupposto conferma la tendenza del legislatore al doppio binario del diritto penale d’impresa: sanzioni penali per le persone fisiche, sanzioni “231” per la persona giuridica, con l’unica possibilità di difesa rappresentare dalla preventiva adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

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