Come già trattato nel nostro precedente contributo del 16 luglio 2020 (https://www.complegal.it/news/pubblicato-in-gu-il-d-lgs-n-75-2020-nuovi-reati-presupposto-in-ambito-231-e-riforma-reati-tributari-cosa-c-e-da-sapere-18) con il d. lgs. 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) n. 1371/2017 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (Direttiva PIF), è stato introdotto all’interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies avente ad oggetto la perseguibilità dell’ente in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
I reati di contrabbando delineati nel Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 - dall’art. 282 all’art. 301 - puniscono - in linea generale - chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine; ad oggi, gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 puniti con la pena della reclusione, qualora i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.
Val la pena ricordare che costituiscono “diritti di confine”: i dazi di importazione e quelli di esportazione; i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
Il trattamento sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è significativo e suddiviso in “due fasce” di gravità:
- sanzione pecuniaria fino a 200 quote (fino a un massimo di euro 309.800), qualora l’ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia pari o inferiore ad euro 100.000;
- sanzione pecuniaria fino a 400 quote (fino a un massimo di euro 619.600), qualora l’ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore ad euro 100.000.
Inoltre, a prescindere dall’ammontare dei diritti “evasi”, è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la PA, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Come noto, ai fini di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 – e beneficiare dell’esimente prevista, qualora il reato dovesse comunque essere commesso – società ed enti muniti di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai dettati del decreto devono prevedere idonei protocolli preventivi. I nuovi reati introdotti richiedono il tempestivo adeguamento del Modello.
In via esemplificativa, le principali azioni da intraprendersi possono essere ricomprese nelle seguenti:
- assicurare una efficace razionalizzazione nei processi inerenti alle operazioni commerciali mediante l’adozione o l’aggiornamento di procedure a presidio dei rapporti commerciali con operatori extra-UE (anche se “infragruppo”);
- compiere una accurata procedura di KYS (Know your supplier / partner) esteri in termini di onorabilità ed affidabilità, sia commerciale che professionale;
- assicurare la segregazione di funzioni nel processo di gestione delle operazioni doganali;
- individuare i soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con le autorità doganali;
- nel caso in cui ci si avvalga di spedizionieri doganali, monitorare adeguatamente tutte le fasi del rapporto contrattuale oltre a incentrare la scelta su criteri di affidabilità e onorabilità e verificare i requisiti necessari;
- conservare correttamente la documentazione relativa alle operazioni doganali nominando, ove configurabile, un responsabile della tenuta della documentazione;
- formare i soggetti coinvolti;
- procedere con la valutazione circa l’opportunità di ottenere lo status di AEO (Authorized Economic Operator).
In tale contesto generale, le imprese che operano sistematicamente con l’estero ed a vocazione internazionale (anche se con relazioni solamente “interne” al gruppo di appartenenza) dovrebbero rapidamente confrontarsi con la rinnovata necessità di aggiornamento o implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 e scegliere di implementare ed attuare procedure idonee e presidi specifici volti a minimizzare il rischio di incorrere in una delle plurime fattispecie delittuose in materia di contrabbando.
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