01/06/2021
La pandemia ha portato ad un incremento verticale dei numeri dei lavoratori in smart working; una progressione impensabile in tempi normali, attuata da enti ed aziende in tempi brevissimi, con risultati mediamente buoni. Il legislatore ha creato le condizioni, prevedendo un’espressa deroga dall’obbligo generale di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore; il regime straordinario dovrebbe essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre, se ne attende la decisione parlamentare con la legge di conversione del Decreto Legge 52/2021 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19).
La deroga prevista per il periodo emergenziale non modifica né riduce gli obblighi gravanti sulle funzioni che rivestono una posizione di garanzia (Datore di Lavoro e suoi eventuali delegati, Dirigenti prevenzionistici, preposti) ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in smart working. Le aziende prive di pregresse esperienze nello smart working dovrebbero verificare di aver eseguito correttamente tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Oltre all’impianto generale fornito dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), trova applicazione il Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina gli elementi fondamentali del lavoro agile.
Dall’esame delle due normative, è possibile stilare un elenco sintetico degli obblighi del Datore di Lavoro che si avvale di smart working.
- Esaminare ed integrare il Documento di Valutazione dei Rischi;
- All’avvio dello smart working e successivamente almeno una volta all’anno consegnare al lavoratore e al RLS l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare;
- Fornire adeguata formazione periodica in merito alle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in ambiente indoor e outdoor e sulle corrette modalità di utilizzo di attrezzature, apparecchiature, strumenti forniti, qualora tali contenuti non fossero già stati trasmessi con l’ordinaria formazione prevista dal d.lgs. 81/2008;
- Fornire strumenti e dispositivi (quali pc portatili, monitor, tastiere, altri device) conformi normativamente a standard tecnici;
- Assicurare che le attrezzature di lavoro e le apparecchiature (eventualmente forniti) siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle disposizioni delle direttive di prodotto;
- Garantire la necessaria manutenzione – se prevista – delle attrezzature, apparecchiature, strumenti forniti;
- Consegnare in uso apparecchiature elettriche ed elettroniche a doppio isolamento, se possibile (in prima approssimazione, si tratta delle apparecchiature che non richiedono la connessione della messa a terra e presentano, pertanto, la spina a due soli poli);
- Attuare le misure di tutela previste dall’art. 15 del d.lgs. 81/2008 anche nel caso in cui non fornisca strumenti/attrezzature e dispositivi.
Per quanto concerne il punto 2. l’INAIL ha da tempo messo a disposizione un modello di documento informativo, per semplificare e guidare l’adempimento del Datore di Lavoro. Il modello andrà comunque personalizzato, sulla base delle specificità di ogni azienda. Il modello è disponibile a questo link https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx.
Si rende pertanto opportuno verificare con il Servizio di Prevenzione e Protezione il completo adempimento degli otto punti indicati; eventuali infortuni, anche qualora accadessero nella privata abitazione del dipendente, potrebbero comportare procedimenti di accertamento delle responsabilità del Datore di Lavoro e delle altre posizioni di garanzia, qualora fosse riconosciuto il collegamento tra l’evento accaduto e l’attività lavorativa.
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